Il culto si tiene ogni domenica ore 11:00

confessione di fede e regolamento

Preambolo

Le Chiese che in Italia sono sorte dalla proclamazione di predicatori battisti all’indomani del conseguimento dell’unità politica italiana e quelle che nel tempo hanno stretto legami di fraternità con esse ora si riconoscono nella comunione dell’Unità Cristiana Evangelica Battista d’Italia.
Esse si collocano storicamente nella tradizione che risale alla Chiesa degli Apostoli e che nel tempo ha tenuto a riaffermare la fede primitiva così come espressa nella Scrittura, nei termini del rinnovamento dello Spirito (Medio Evo), della Riforma (secolo XVI e XVII) e dell’impegno missionario (secoli XVIII e XIX).
Oggi dichiarano di volersi impegnare nel discepolato di Cristo, nella chiarezza della loro identità di fede e nella ricerca di una consapevole etica di testimonianza e quindi affermano di voler esprimere questo vincolo, oltre che nella pratica collaborazione, con la seguente confessione di fede.

Art. 1 (Sola Grazia)
Dio compie l’opera di creazione, di giudizio e di salvezza del mondo e di ogni singola persona, per la sola Sua grazia.

Art. 2 (Solo Christus).
Dio Padre compie la Sua opera per mezzo del Suo Unigenito Figliolo Gesù Cristo, Parola fatta uomo, morto sulla Croce per il peccato dell’umanità, risorto per la giustificazione dei credenti, Signore e Salvatore del mondo.

Art. 3 (Sola Scriptura). La Bibbia è la sola testimonianza autentica e normativa dell’opera di Dio per mezzo di Gesù Cristo, in quanto lo Spirito Santo la rende Parola di Dio. Essa va studiata, onorata e obbedita.

Art. 4 (La natura umana).
L’umanità, estraniata da Dio e divisa al suo interno, nulla può operare né sperare per la propria salvezza. Dio solo, Padre, Figlio e Spirito Santo, compie per grazia la salvezza dell’umanità e del mondo.

Art. 5 (Sola Fides).
La Parola di Dio, incarnata in Gesù Cristo, testimoniata nella Bibbia ed annunciata nella predicazione dell’Evangelo può essere accolta solo per fede. L’umanità, in quanto peccatrice, ottiene per fede nel ravvedimento, la giustificazione e la riconciliazione.

Art. 6 (Lo Spirito Santo).
Lo Spirito Santo, ispiratore dei profeti e degli apostoli, testimone della verità e santificatore, dà ai credenti certezza della fedeltà di Dio e si manifesta nei vari doni e nelle vocazioni al servizio del Signore nella Chiesa e nel mondo intero.

Art. 7 (Il discepolo cristiano).
Quanti ascoltano e accolgono la Parola di Cristo sono chiamati a seguire il Signore come discepoli. Questo itinerario comporta l’assunzione per amore di gravi responsabilità storiche mai esenti da contraddizioni e pericoli di compromessi, ma sempre animate della speranza del regno di Dio.

Art. 8 (La Chiesa).
Ovunque i credenti sono raccolti insieme dalla Parola dell’Evangelo per ascoltarla sempre di nuovo, per condividere la Cena del Signore, per coltivare il vincolo dell’Amore, per fare discepoli mediante l’insegnamento e il battesimo, là s’individua la Chiesa di Cristo, perché Egli è là in mezzo a loro.
Ciascuna Chiesa così raccolta si organizza in un luogo e in un tempo determinati secondo la parola dell’Evangelo e sotto la sola autorità di Cristo. Tutte le Chiese hanno davanti al Signore pari dignità, tutte sono fornite dallo Spirito dei ministeri atti a rispondere efficacemente alla loro vocazione e tutte sono chiamate a coltivare l’unità dello Spirito con il vincolo della pace.
Noi crediamo che la Chiesa del Signore, così determinatasi nella storia, è una in Cristo, santa nello Spirito, apostolica nella sua derivazione e nella sua missione, universale nel suo orizzonte in virtù dell’Evangelo di cui vive e che annunzia.

Art. 9 (Il battesimo).
Il battesimo nell’acqua di quanti confessano la fede è il primo atto di obbedienza del cristiano. Esso è amministrato dalla Chiesa nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo.

Art. 10 (La Cena del Signore).
La Cena del Signore, che noi uniti nell’unico corpo di Cristo, facciamo condividendo pane e vino, è memoria dell’opera compiuta dal Signore per la nostra salvezza ed è predicazione della Sua morte per noi fino al giorno in cui il Signore risorto venga.
Il Signore ci invita a mangiare il pane e bere il vino per riaffermare nel presente l’impegno che ci unisce e le promesse del tempo quando Egli raccoglierà i suoi nel banchetto dei nuovi cieli e della nuova terra.

Art. 11 (Il sacerdozio universale dei credenti).
Gesù Cristo è l’unico mediatore tra Dio e l’umanità. Le discepole e i discepoli di Cristo hanno accesso a Dio solo per mezzo di Lui.
Il compito ad essi affidato dal Signore di condividere con i loro contemporanei l’Evangelo, li costituisce messaggeri autorevoli della Parola del Signore, sotto la sola autorità di Cristo e per l’opera efficace dello Spirito Santo.

Art. 12 (I ministeri).
Al fine di dotare la Chiesa dei doni necessari per essere corpo vivo del Cristo, lo Spirito Santo chiama credenti diversi per adempiere i vari ministeri. Noi riconosciamo che oggi essi si configurano in primo luogo come ministeri della proclamazione evangelica, dell’ammaestramento biblico e teologico, del governo della Chiesa, del Servizio nella Chiesa e nel mondo, ma siamo anche pronti a riconoscere ogni altro dono che lo Spirito susciti nella Chiesa.
I ministeri non stanno tra loro in subordinazione gerarchica, ma in rapporto organico, tutti, e ciascuno per parte sua, concorrono alla vita della Chiesa.

Art. 13 (La missione della Chiesa).
La Chiesa è chiamata ad attuare il mandato di Cristo. Essa, dunque, ha il compito di predicare l’Evangelo del Regno che viene, impegnandosi nella guarigione dei malati e nell’emancipazione degli oppressi.
La testimonianza comunitaria dell’amore che Dio ha per tutto il mondo, diventa credibile allorquando è pratica dell’amore che si manifesta nel reciproco aiuto, nella riconciliazione e nella pace.

Art. 14 (L’etica).
Le decisioni etiche, che qualificano il discepolato cristiano, vanno prese in virtù della forza dell’amore manifestatosi in Cristo e con responsabilità verso Dio, verso le persone e verso il Creato. Tali decisioni sono ispirate e orientate dalla Parola di Dio e si traducono in comportamenti ora conformi ai valori comunemente riconosciuti, ora dirompenti e rinnovatori.

Art. 15 (La riconciliazione).
L’impegno delle Chiese Battiste è volto a promuovere la riconciliazione con Dio e fra gli esseri umani. Nel nostro tempo ci sentiamo chiamati all’impegno per la giustizia, la pace, la libertà, il rispetto dei diritti dell’umanità dell’intera creazione.

Art. 16 (Chiesa e Stato).
Noi crediamo che l’autorità stabilita da Dio è ordinata alla convivenza pacifica, libera e giusta dei singoli e dei popoli. Noi riconosciamo che lo Stato democratico moderno, pur nelle contraddizioni che sono proprie di tutte le strutture umane, conserva elementi in equivoci dell’opera della redenzione di Dio nella storia. Il ruolo della Chiesa di Cristo, distinto e separato da quello dello Stato, consiste nel perseguire la propria missione ora in coordinazione con gli ordinamenti dello Stato, ora in contestazione delle sue degenerazioni, che limitano la libertà e corrompono la giustizia.

Art. 17 (Ecumenismo).
La Chiesa è una in Cristo. Il Signore ci chiama a realizzare in modo visibile questa unità. Pertanto siamo chiamati a lavorare perché le divisioni che permangono tra le Chiese siano abolite in spirito di preghiera, nell’ascolto comune della Parola del Signore, mediante il confronto fraterno. Confidiamo che l’impegno ecumenico che si produce tra le Chiese evangeliche affini, lungi dall’escludere rapporti più problematici con altre Chiese, prepari la strada al pieno riconoscimento reciproco fra le Chiese che è al tempo stesso salvaguardia della specificità di ciascuno e cammino verso il giorno in cui Dio sarà tutto in tutti.

Art. 18 (La religione e le religioni).
La religione è l’attività umana universale e molteplice atta a coltivare il rapporto con ciò che ritiene trascendere la realtà mondana in tutte le sue dimensioni. Essa, come opera umana, è sotto il giudizio di Dio.
Perciò nell’attuare la nostra vocazione ad annunciare l’Evangelo della grazia di Dio in Cristo, non è nostro compito giudicare, ma rispettare le espressioni religiose di ciascuno e vigilare sui diritti di libertà di tutti.

Art. 19 (La speranza cristiana).
Il Signore Gesù Cristo, secondo la Sua promessa tornerà a raccogliere la Sua Chiesa, a giudicare il mondo, a sconfiggere la morte mediante la risurrezione e a stabilire il Suo Regno. Nuovi cieli e nuova terra aspettano i redenti. Maràn-atà.

(Assemblea generale del 1990).

Regolamento

Titolo I – Costituzione

  Art.1 I credenti che, nel nome di Cristo si adunano in Firenze Borgo Ognissanti 4, costituiscono la Chiesa Cristiana Evangelica Battista          di    Firenze.

Art.2 La Chiesa si riconosce nelle dottrine fondamentali richiamate dalla “Confessione di Fede” dell’U.C.E.B.I. del 1990.

Art.3 La Chiesa, guidata dallo Spirito Santo, governa se stessa ed espleta la missione affidataLe dal Signore.

Nella sua autonomia, la Chiesa aderisce al patto costitutivo dell’U.C.E.B.I. e intrattiene rapporti con le altre chiese Battiste; procaccia altresì relazioni fraterne con tutte le altre Chiese che professano la fede evangelica e intrattiene rapporti con organizzazioni laiche o di religione non cristiana su interessi comuni.

Titolo II – I membri di chiesa

Art.4 Sono accolti nella chiesa come membri, su loro richiesta, coloro che sono stati battezzati sulla loro professione di fede in Gesù Cristo.

La Chiesa accoglie tra i suoi membri anche credenti già membri effettivi di altre denominazioni evangeliche, i quali facciano domanda impegnandosi a rispettare il carattere Battista della comunità.

I credenti valdesi e metodisti che intendono far parte della chiesa, possono, se lo desiderano, mantenere la loro denominazione di origine.

Art.5 Ogni membro di chiesa assume l’impegno di partecipare ai culti e alle attività della chiesa e di sostenerla con la preghiera, con il servizio e il proprio contributo finanziario.

Art.6 La popolazione complessiva della Chiesa è costituita da:

a) i membri comunicanti che sono quelli di cui all’art.5;

b) i membri elettori che, fra i membri comunicanti, assumono a loro richiesta l’impegno dell’elettorato attivo e passivo delle deliberazioni assembleari;

c) la parte restante della popolazione della chiesa: simpatizzanti, figli dei membri comunicanti, membri assenti e trasferiti.

Art.7 Un membro di chiesa che intenda trasferirsi presso altra chiesa è tenuto a comunicare la sua decisione al collegio degli anziani, indicandone le motivazioni.

Il collegio dopo aver preso contatto con l’interessato, comunica la decisione all’assemblea di chiesa.

Art.8 La chiesa, riunita in assemblea, è l’autorità di disciplina tra i propri membri.

In ordine alla gravità della mancanza, l’assemblea può applicare:

a) la riprensione fraterna;

b) la decadenza da incarichi comunitari o l’incapacità ad assumerne;

c) la sospensione, per un tempo determinato, del diritto di esprimere voto in assemblea;

d) la cancellazione d’ufficio dal registro dei membri di chiesa.

E’ compito del collegio degli anziani presentare all’assemblea le richieste di provvedimenti disciplinari, dopo aver compiuto ogni tentativo per richiamare i fratelli o le sorelle venuti meno ai loro impegni spirituali e morali.

La decisione dell’assemblea deve ottenere i 2/3 dei votanti.

Titolo III – I ministeri della chiesa

Art.9 I doni dello Spirito Santo rendono i credenti atti ad adempiere i ministeri, consistenti nella predicazione della Parola, nell’insegnamento biblico, nel governo della chiesa, nei servizi da espletare nella chiesa e nella società.

I requisiti per l’esercizio di un ministero sono individuati nella vocazione dello Spirito; nel riconoscimento della vocazione da parte della chiesa locale; nell’accertamento di adeguata preparazione per espletare il ministero.

Paragrafo A – Il ministero pastorale

Art.10 Compito di chi esercita il ministero pastorale è:

predicare e spiegare le Scritture;

istruire i catecumeni;

visitare e assistere i malati e gli afflitti;

rappresentare la chiesa locale di fronte all’U.C.E.B.I. alle altre chiese, allo Stato e alle sue autorità.

Art.11 La Chiesa, riunita in assemblea, nomina il proprio pastore, mediante votazione a maggioranza dei 2/3.

Ai fini di tale nomina, viene eletta dall’assemblea una commissione di cinque membri, formata da un anziano, da due membri del consiglio e da due membri di chiesa.

La commissione consulta i pastori interessati e contatta gli organi dell’U.C.E.B.I. Quando la commissione ha raggiunto un consenso su di un determinato nome, lo presenta all’assemblea di chiesa appositamente convocata, spiegando i motivi che l’hanno indirizzata verso quel nominativo. Se la votazione in assemblea non raggiungerà la maggioranza prescritta, la commissione procederà nel suo lavoro cercando un altro pastore.

Art. 12 La Chiesa è tenuta ad agevolare l’esercizio del ministero del pastore, a collaborare con lui e a sostenere gli oneri finanziari inerenti al ministero pastorale in conformità di quanto stabilito nell’ordinamento dell’U.C.E.B.I.

Art.13 Il pastore prende accordi con il consiglio di chiesa circa il periodo di godimento del riposo annuale e dell’eventuale aggiornamento, ed è tenuto a notificare al consiglio eventuali suoi impedimenti.

Il consiglio esprime il parere in caso di congedo del pastore per ragioni di famiglia o per altri gravi motivi.

Art.14 Il pastore esercita il ministero presso la chiesa per la durata di cinque anni, decorrenti dal culto di insediamento.

Decorso il primo quinquennio, egli può essere riconfermato dall’assemblea, con il voto della maggioranza dei membri elettori, per due quinquenni successivi.

Il ministero può cessare prima della scadenza prevista nel comma precedente se i 2/3 dei membri elettori dell’assemblea di chiesa, su proposta del collegio degli anziani, richiedono le dimissioni del pastore in casi di suoi comportamenti non conformi agli insegnamenti evangelici.

Paragrafo B – Il collegio degli anziani

Art. 15 Il collegio degli anziani è formato da coloro ai quali la chiesa riconosce per maturità, esperienza e costanza di impegno di possedere il dono della saggezza, del discernimento, nonché la capacità di incoraggiare, esortare ed ammonire i membri di chiesa.

Al collegio degli anziani spettano i seguenti compiti:

a) sostituire il pastore quand’egli ne sia impedito;

b) coadiuvare il pastore e i ministri di assistenza nelle visite ai malati e ai sofferenti e nell’opera di esortazione ed ammonizione;

c) comporre le controversie che insorgono tra i membri di chiesa;

d) proporre all’assemblea, debitamente motivati, i provvedimenti disciplinari che si rendessero necessari;

e) di concerto con il pastore, esaminare e proporre all’assemblea, col proprio parere motivato, le domande di battesimo dei catecumeni, previo un colloquio con i medesimi;

f) esaminare e proporre all’assemblea con il proprio parere motivato, le domande di ammissione alla chiesa;

g) presentare all’assemblea con il proprio parere motivato le proposte di dimissioni da membri di chiesa.

Art.16 Gli anziani vengono eletti dall’assemblea, su proposta del consiglio di chiesa e/o di almeno un quarto dei membri di chiesa e mediante votazione a scrutinio segreto che deve raggiungere i 2/3 dei voti.

Il ministero dell’anziano dura cinque anni ed è riconfermabile per due volte successive.

Paragrafo C – Il Collegio dei Diaconi

Art.17 Il collegio dei diaconi è composto da numero 6 (sei) membri ai quali la Chiesa riconosce una chiara testimonianza d’amore per la comunità e che siano disponibili ad impegnarsi nei vari servizi necessari per il miglior andamento della vita comunitaria.

L’attribuzione dei compiti a ciascuno di essi verrà disciplinata dal consiglio di chiesa nella sua prima riunione o in quella immediatamente successiva.

Art.18 I diaconi vengono eletti dall’assemblea su proposta del consiglio di chiesa e/o di almeno cinque membri di chiesa.

Si intende eletto colui che ottiene la maggioranza semplice. In caso di parità di voti, si intende eletto il più anziano.

L’elezione avviene a scrutinio segreto. Il ministero dei diaconi ha la durata di due anni, ed è riconfermabile per quattro volte consecutive.

Paragrafo D – Altri ministeri.

Art.19 La chiesa, riunita in assemblea, riconosce, su proposta del consiglio di chiesa, alcuni ministeri: predicazione, assistenza, evangelizzazione, musica, insegnamento nella scuola domenicale, impegno sociale, rappresentanza negli organismi evangelici e non, e quanti altri lo Spirito Santo volesse suscitare.

I fratelli e le sorelle riconosciuti per tali ministeri sono tenuti a riferire del loro operato alle assemblee ordinarie, e nel periodo intercorrente tra un’assemblea e l’altra dovranno informare sulla loro attività, ove se ne presenti la necessità, il consiglio di chiesa.

Art.20 Qualora all’interno della comunità siano presenti gruppi di donne o di giovani, appartenenti rispettivamente all’Unione femminile o all’Unione giovanile, questi possono organizzarsi autonomamente, anche in ordine all’attribuzione di responsabilità, fermo restando l’obbligo di tenere costantemente informato dell’attività svolta il consiglio di chiesa, nonché di relazionare annualmente all’Assemblea.

Titolo IV – Il Governo della Chiesa

  Art.21 La chiesa provvede autonomamente alla propria organizzazione e amministrazione.

  Gli organi preposti al governo della chiesa sono.

a) l’assemblea;

b) il collegio degli anziani;

c)il consiglio di chiesa;

d) il tesoriere;

e)i revisori.

Paragrafo A – L’Assemblea

Art.22 Riunita in assemblea, la chiesa esprime concretamente la sua capacità di autogoverno.

Le delibere dell’assemblea costituiscono le direttive cui devono conformarsi gli altri organi e le persone della comunità.

Art.23 Partecipano all’assemblea i membri comunicanti, i simpatizzanti con solo voce consultiva.

Hanno voto deliberativo solo i membri elettori.

L’assemblea è convocata dal consiglio di chiesa in via ordinaria due volte l’anno, e, in via straordinaria quando il consiglio di chiesa o almeno 1/4 dei membri elettori lo ritengano opportuno.

Art.24 L’avviso di convocazione, contenente la data e l’ora della riunione assembleare e l’ordine dei lavori proposto viene distribuito a tutti i membri presenti al culto almeno due domeniche prima della data fissata e spedita a coloro che fossero stati assenti.

Il consiglio di chiesa può, secondo le circostanze, disporre altre forme di convocazione, in aggiunta a quelle stabilite nel comma precedente.

Art.25 L’assemblea è regolarmente costituita e può deliberare quando sono presenti almeno due terzi degli elettori.

In seconda convocazione della riunione, è sufficiente la metà dei membri elettori.

Art.26 L’Assemblea di Chiesa:

a) delibera sul battesimo o sull’ammissione di nuovi membri;

b) applica le misure disciplinari;

c) prende atto del trasferimento della dimissione di membri;

d)delibera sulla cancellazione dei membri;

e) esamina e approva l’operato del Pastore, del Consiglio e delle altre attività della chiesa;

f) formula raccomandazioni, direttive ed indicazioni programmatiche;

g) approva mozioni attinenti alla testimonianza della chiesa su argomenti o fatti contingenti;

h) approva i bilanci consuntivo e preventivo;

i) delibera su eventuali impegni finanziari eccedenti le voci di spesa previste dal bilancio preventivo;

l) elegge i propri delegati all’assemblea dell’U.C.E.B.I. e dell’A.C.E.B.T.

m) elegge gli organi preposti al governo della chiesa.

Art.27 L’assemblea designa il presidente, il quale modera lo svolgimento dei lavori; pone in discussione gli argomenti all’ordine del giorno; concede la parola nell’ordine in cui è richiesta e, all’occorrenza, ha facoltà di limitare il numero e la durata degli interventi.

Le modalità di votazione sono stabilite di volta in volta dal presidente lì dove non sono stabilite dal regolamento.

Esse possono avvenire per alzata di mano; per appello nominale; per scrutinio segreto.

Il presidente è assistito da un segretario, designato dall’assemblea, che redige il verbale della riunione.

Paragrafo B – Il Consiglio di Chiesa

Art.28 Il consiglio di chiesa è costituito dal Pastore da un anziano eletto dal collegio degli anziani, da tutti i diaconi eletti a norma dell’art.18 e dal Tesoriere.

Inoltre esso:

a) stabilisce la data e l’ordine dei lavori dell’assemblea;

b) presenta, di concerto con il collegio degli anziani, la relazione sull’andamento morale e spirituale della chiesa e la relazione finanziaria all’assemblea;

c) attua le direttive dell’assemblea;

d) sovrintende alle attività e ai servizi della chiesa;

e) adotta le misure atte a promuovere e potenziare la missione della chiesa;

f) compie gli atti di ordinaria amministrazione;

g) autorizza le spese in conformità del bilancio preventivo;

h) sovrintende alla manutenzione ordinaria dei beni in usa alla chiesa;

i) delibera il bilancio preventivo;

l) provvede alla tenuta dei registri dei membri di chiesa;

m) cura i rapporti con l’U.C.E.B.I. e sovrintende alle relazioni con le chiese consorelle, nonché cura i rapporti ecumenici;

n) propone all’assemblea gli anziani, i diaconi e i ministri di cui all’art.19;

o) tiene il registro dell’inventario dei beni mobili in uso e di proprietà della chiesa;

p) riceve ed esamina le proposte di modifica del Regolamento e le presenta all’assemblea;

q) ha il dovere di riferire all’assemblea l’ordine del giorno di ogni consiglio e gli atti di ogni riunione, con l’esclusione delle voci che necessitano discrezione.

Il consiglio viene eletto ogni due anni. Ogni consigliere – ad eccezione del Pastore – può far parte del consiglio per un massimo di 10 (dieci) anni consecutivi.

Art.29 Il consiglio, ogni due anni, nomina il proprio presidente. Questi convoca il consiglio almeno una volta ogni due mesi e comunque ogni volta che ne ravvisi l’opportunità o quando ne facciano richiesta almeno un quarto dei suoi componenti.

Il consiglio è regolarmente costituito quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei votanti. A parità di voto decide quello del presidente.

Il consiglio nomina un segretario che redige gli atti delle riunioni.

Non sono ammesse astensioni dal voto, tranne che su argomenti di interesse personale.

Al consiglio possono partecipare con voce consultiva i membri di chiesa, con l’esclusione all’ascolto di voci che necessitano discrezione.

Paragrafo C – Il Tesoriere

Art.30 L’assemblea elegge ogni due anni per un massimo di cinque volte consecutive un tesoriere che ha il compito di:

a) ricevere le offerte e le contribuzioni;

b) custodire le risorse finanziarie e tenere la contabilità della chiesa;

c) eseguire i pagamenti nei limiti delle spese autorizzate dall’assemblea o dal consiglio di chiesa;

d) informare l’assemblea o il consiglio, ogni volta che ne è richiesto, della situazione finanziaria e di cassa;

e) predisporre il bilancio preventivo;

f) redigere il bilancio consuntivo e svolgere davanti all’assemblea, per conto del consiglio, la relazione finanziaria.

Il tesoriere è sottoposto al controllo dell’assemblea, alla quale rende conto del suo operato.

Paragrafo – D – I revisori

Art.31 L’assemblea elegge ogni due anni quattro revisori, di cui uno supplente, con il compito di:

a) controllare la contabilità della chiesa verificando la corrispondenza dei bilanci alle risultanze delle scritture contabili e agli atti del consiglio di chiesa;

b) redigere due controrelazioni, una sulla situazione morale e spirituale della chiesa e l’altra sulla situazione finanziaria.

Ciascun revisore è rieleggibile per un massimo di cinque volte consecutive.

Titolo – V – I mezzi finanziari

  Art.32 La chiesa ricava le proprie risorse finanziarie dalle collette, dalle contribuzioni volontarie e dalle offerte dei membri di chiesa e dei        simpatizzanti.

La chiesa è impegnata a raggiungere e mantenere la propria indipendenza finanziaria, in modo non solo da essere autosufficiente, ma da potere anche sovvenire, a mezzo dell’U.C.E.B.I., alle necessità delle chiese consorelle.

Nel caso che le risorse finanziarie siano insufficienti a far fronte alle necessità economiche della chiesa, questa richiederà all’U.C.E.B.I. aiuti finanziari, del cui uso renderà conto all’U.C.E.B.I. stessa con relazione annuale.

Art.33 Il consiglio di chiesa può deliberare spese in deroga al bilancio di previsione, ove non dovessero risultare sufficienti gli appositi fondi di riserva in esso iscritti, solo in caso di necessità ed urgenza, indicando tuttavia, nell’apposita deliberazione, i mezzi per farvi fronte.

La decisione dovrà comunque essere ratificata dall’assemblea di chiesa nella sua prima riunione.

Titolo VI – Modifiche

Art.34 Le proposte di modifica al presente regolamento sono presentate all’assemblea, istruite dal consiglio anche quando avanzate da almeno un quarto dei membri comunicanti. Esse sono accettate se ottengono il voto favorevole della maggioranza degli aventi diritto al voto. In casi eccezionali, qualora lo ritenga necessario per il miglior andamento della chiesa, l’assemblea – e solo essa – può prendere delle “disposizioni transitorie”, non contenute nel regolamento, ma non in contrasto con esso. Queste disposizioni verranno scritte nei verbali dell’assemblea e rimarranno in vigore finché sussisteranno le cause che le hanno determinate, a meno che l’assemblea ritenga opportuno abrogarle prima.