Il culto si tiene ogni domenica ore 10:30

confessione di fede e regolamento

Regolamento

Titolo I – Costituzione

  Art.1 I credenti che, nel nome di Cristo si adunano in Firenze Borgo Ognissanti 4, costituiscono la Chiesa Cristiana Evangelica Battista          di    Firenze.

Art.2 La Chiesa si riconosce nelle dottrine fondamentali richiamate dalla “Confessione di Fede” dell’U.C.E.B.I. del 1990.

Art.3 La Chiesa, guidata dallo Spirito Santo, governa se stessa ed espleta la missione affidataLe dal Signore.

Nella sua autonomia, la Chiesa aderisce al patto costitutivo dell’U.C.E.B.I. e intrattiene rapporti con le altre chiese Battiste; procaccia altresì relazioni fraterne con tutte le altre Chiese che professano la fede evangelica e intrattiene rapporti con organizzazioni laiche o di religione non cristiana su interessi comuni.

Titolo II – I membri di chiesa

Art.4 Sono accolti nella chiesa come membri, su loro richiesta, coloro che sono stati battezzati sulla loro professione di fede in Gesù Cristo.

La Chiesa accoglie tra i suoi membri anche credenti già membri effettivi di altre denominazioni evangeliche, i quali facciano domanda impegnandosi a rispettare il carattere Battista della comunità.

I credenti valdesi e metodisti che intendono far parte della chiesa, possono, se lo desiderano, mantenere la loro denominazione di origine.

Art.5 Ogni membro di chiesa assume l’impegno di partecipare ai culti e alle attività della chiesa e di sostenerla con la preghiera, con il servizio e il proprio contributo finanziario.

Art.6 La popolazione complessiva della Chiesa è costituita da:

a) i membri comunicanti che sono quelli di cui all’art.5;

b) i membri elettori che, fra i membri comunicanti, assumono a loro richiesta l’impegno dell’elettorato attivo e passivo delle deliberazioni assembleari;

c) la parte restante della popolazione della chiesa: simpatizzanti, figli dei membri comunicanti, membri assenti e trasferiti.

Art.7 Un membro di chiesa che intenda trasferirsi presso altra chiesa è tenuto a comunicare la sua decisione al collegio degli anziani, indicandone le motivazioni.

Il collegio dopo aver preso contatto con l’interessato, comunica la decisione all’assemblea di chiesa.

Art.8 La chiesa, riunita in assemblea, è l’autorità di disciplina tra i propri membri.

In ordine alla gravità della mancanza, l’assemblea può applicare:

a) la riprensione fraterna;

b) la decadenza da incarichi comunitari o l’incapacità ad assumerne;

c) la sospensione, per un tempo determinato, del diritto di esprimere voto in assemblea;

d) la cancellazione d’ufficio dal registro dei membri di chiesa.

E’ compito del collegio degli anziani presentare all’assemblea le richieste di provvedimenti disciplinari, dopo aver compiuto ogni tentativo per richiamare i fratelli o le sorelle venuti meno ai loro impegni spirituali e morali.

La decisione dell’assemblea deve ottenere i 2/3 dei votanti.

Titolo III – I ministeri della chiesa

Art.9 I doni dello Spirito Santo rendono i credenti atti ad adempiere i ministeri, consistenti nella predicazione della Parola, nell’insegnamento biblico, nel governo della chiesa, nei servizi da espletare nella chiesa e nella società.

I requisiti per l’esercizio di un ministero sono individuati nella vocazione dello Spirito; nel riconoscimento della vocazione da parte della chiesa locale; nell’accertamento di adeguata preparazione per espletare il ministero.

Paragrafo A – Il ministero pastorale

Art.10 Compito di chi esercita il ministero pastorale è:

predicare e spiegare le Scritture;

istruire i catecumeni;

visitare e assistere i malati e gli afflitti;

rappresentare la chiesa locale di fronte all’U.C.E.B.I. alle altre chiese, allo Stato e alle sue autorità.

Art.11 La Chiesa, riunita in assemblea, nomina il proprio pastore, mediante votazione a maggioranza dei 2/3.

Ai fini di tale nomina, viene eletta dall’assemblea una commissione di cinque membri, formata da un anziano, da due membri del consiglio e da due membri di chiesa.

La commissione consulta i pastori interessati e contatta gli organi dell’U.C.E.B.I. Quando la commissione ha raggiunto un consenso su di un determinato nome, lo presenta all’assemblea di chiesa appositamente convocata, spiegando i motivi che l’hanno indirizzata verso quel nominativo. Se la votazione in assemblea non raggiungerà la maggioranza prescritta, la commissione procederà nel suo lavoro cercando un altro pastore.

Art. 12 La Chiesa è tenuta ad agevolare l’esercizio del ministero del pastore, a collaborare con lui e a sostenere gli oneri finanziari inerenti al ministero pastorale in conformità di quanto stabilito nell’ordinamento dell’U.C.E.B.I.

Art.13 Il pastore prende accordi con il consiglio di chiesa circa il periodo di godimento del riposo annuale e dell’eventuale aggiornamento, ed è tenuto a notificare al consiglio eventuali suoi impedimenti.

Il consiglio esprime il parere in caso di congedo del pastore per ragioni di famiglia o per altri gravi motivi.

Art.14 Il pastore esercita il ministero presso la chiesa per la durata di cinque anni, decorrenti dal culto di insediamento.

Decorso il primo quinquennio, egli può essere riconfermato dall’assemblea, con il voto della maggioranza dei membri elettori, per due quinquenni successivi.

Il ministero può cessare prima della scadenza prevista nel comma precedente se i 2/3 dei membri elettori dell’assemblea di chiesa, su proposta del collegio degli anziani, richiedono le dimissioni del pastore in casi di suoi comportamenti non conformi agli insegnamenti evangelici.

Paragrafo B – Il collegio degli anziani

Art. 15 Il collegio degli anziani è formato da coloro ai quali la chiesa riconosce per maturità, esperienza e costanza di impegno di possedere il dono della saggezza, del discernimento, nonché la capacità di incoraggiare, esortare ed ammonire i membri di chiesa.

Al collegio degli anziani spettano i seguenti compiti:

a) sostituire il pastore quand’egli ne sia impedito;

b) coadiuvare il pastore e i ministri di assistenza nelle visite ai malati e ai sofferenti e nell’opera di esortazione ed ammonizione;

c) comporre le controversie che insorgono tra i membri di chiesa;

d) proporre all’assemblea, debitamente motivati, i provvedimenti disciplinari che si rendessero necessari;

e) di concerto con il pastore, esaminare e proporre all’assemblea, col proprio parere motivato, le domande di battesimo dei catecumeni, previo un colloquio con i medesimi;

f) esaminare e proporre all’assemblea con il proprio parere motivato, le domande di ammissione alla chiesa;

g) presentare all’assemblea con il proprio parere motivato le proposte di dimissioni da membri di chiesa.

Art.16 Gli anziani vengono eletti dall’assemblea, su proposta del consiglio di chiesa e/o di almeno un quarto dei membri di chiesa e mediante votazione a scrutinio segreto che deve raggiungere i 2/3 dei voti.

Il ministero dell’anziano dura cinque anni ed è riconfermabile per due volte successive.

Paragrafo C – Il Collegio dei Diaconi

Art.17 Il collegio dei diaconi è composto da numero 6 (sei) membri ai quali la Chiesa riconosce una chiara testimonianza d’amore per la comunità e che siano disponibili ad impegnarsi nei vari servizi necessari per il miglior andamento della vita comunitaria.

L’attribuzione dei compiti a ciascuno di essi verrà disciplinata dal consiglio di chiesa nella sua prima riunione o in quella immediatamente successiva.

Art.18 I diaconi vengono eletti dall’assemblea su proposta del consiglio di chiesa e/o di almeno cinque membri di chiesa.

Si intende eletto colui che ottiene la maggioranza semplice. In caso di parità di voti, si intende eletto il più anziano.

L’elezione avviene a scrutinio segreto. Il ministero dei diaconi ha la durata di due anni, ed è riconfermabile per quattro volte consecutive.

Paragrafo D – Altri ministeri.

Art.19 La chiesa, riunita in assemblea, riconosce, su proposta del consiglio di chiesa, alcuni ministeri: predicazione, assistenza, evangelizzazione, musica, insegnamento nella scuola domenicale, impegno sociale, rappresentanza negli organismi evangelici e non, e quanti altri lo Spirito Santo volesse suscitare.

I fratelli e le sorelle riconosciuti per tali ministeri sono tenuti a riferire del loro operato alle assemblee ordinarie, e nel periodo intercorrente tra un’assemblea e l’altra dovranno informare sulla loro attività, ove se ne presenti la necessità, il consiglio di chiesa.

Art.20 Qualora all’interno della comunità siano presenti gruppi di donne o di giovani, appartenenti rispettivamente all’Unione femminile o all’Unione giovanile, questi possono organizzarsi autonomamente, anche in ordine all’attribuzione di responsabilità, fermo restando l’obbligo di tenere costantemente informato dell’attività svolta il consiglio di chiesa, nonché di relazionare annualmente all’Assemblea.

Titolo IV – Il Governo della Chiesa

  Art.21 La chiesa provvede autonomamente alla propria organizzazione e amministrazione.

  Gli organi preposti al governo della chiesa sono.

a) l’assemblea;

b) il collegio degli anziani;

c)il consiglio di chiesa;

d) il tesoriere;

e)i revisori.

Paragrafo A – L’Assemblea

Art.22 Riunita in assemblea, la chiesa esprime concretamente la sua capacità di autogoverno.

Le delibere dell’assemblea costituiscono le direttive cui devono conformarsi gli altri organi e le persone della comunità.

Art.23 Partecipano all’assemblea i membri comunicanti, i simpatizzanti con solo voce consultiva.

Hanno voto deliberativo solo i membri elettori.

L’assemblea è convocata dal consiglio di chiesa in via ordinaria due volte l’anno, e, in via straordinaria quando il consiglio di chiesa o almeno 1/4 dei membri elettori lo ritengano opportuno.

Art.24 L’avviso di convocazione, contenente la data e l’ora della riunione assembleare e l’ordine dei lavori proposto viene distribuito a tutti i membri presenti al culto almeno due domeniche prima della data fissata e spedita a coloro che fossero stati assenti.

Il consiglio di chiesa può, secondo le circostanze, disporre altre forme di convocazione, in aggiunta a quelle stabilite nel comma precedente.

Art.25 L’assemblea è regolarmente costituita e può deliberare quando sono presenti almeno due terzi degli elettori.

In seconda convocazione della riunione, è sufficiente la metà dei membri elettori.

Art.26 L’Assemblea di Chiesa:

a) delibera sul battesimo o sull’ammissione di nuovi membri;

b) applica le misure disciplinari;

c) prende atto del trasferimento della dimissione di membri;

d)delibera sulla cancellazione dei membri;

e) esamina e approva l’operato del Pastore, del Consiglio e delle altre attività della chiesa;

f) formula raccomandazioni, direttive ed indicazioni programmatiche;

g) approva mozioni attinenti alla testimonianza della chiesa su argomenti o fatti contingenti;

h) approva i bilanci consuntivo e preventivo;

i) delibera su eventuali impegni finanziari eccedenti le voci di spesa previste dal bilancio preventivo;

l) elegge i propri delegati all’assemblea dell’U.C.E.B.I. e dell’A.C.E.B.T.

m) elegge gli organi preposti al governo della chiesa.

Art.27 L’assemblea designa il presidente, il quale modera lo svolgimento dei lavori; pone in discussione gli argomenti all’ordine del giorno; concede la parola nell’ordine in cui è richiesta e, all’occorrenza, ha facoltà di limitare il numero e la durata degli interventi.

Le modalità di votazione sono stabilite di volta in volta dal presidente lì dove non sono stabilite dal regolamento.

Esse possono avvenire per alzata di mano; per appello nominale; per scrutinio segreto.

Il presidente è assistito da un segretario, designato dall’assemblea, che redige il verbale della riunione.

Paragrafo B – Il Consiglio di Chiesa

Art.28 Il consiglio di chiesa è costituito dal Pastore da un anziano eletto dal collegio degli anziani, da tutti i diaconi eletti a norma dell’art.18 e dal Tesoriere.

Inoltre esso:

a) stabilisce la data e l’ordine dei lavori dell’assemblea;

b) presenta, di concerto con il collegio degli anziani, la relazione sull’andamento morale e spirituale della chiesa e la relazione finanziaria all’assemblea;

c) attua le direttive dell’assemblea;

d) sovrintende alle attività e ai servizi della chiesa;

e) adotta le misure atte a promuovere e potenziare la missione della chiesa;

f) compie gli atti di ordinaria amministrazione;

g) autorizza le spese in conformità del bilancio preventivo;

h) sovrintende alla manutenzione ordinaria dei beni in usa alla chiesa;

i) delibera il bilancio preventivo;

l) provvede alla tenuta dei registri dei membri di chiesa;

m) cura i rapporti con l’U.C.E.B.I. e sovrintende alle relazioni con le chiese consorelle, nonché cura i rapporti ecumenici;

n) propone all’assemblea gli anziani, i diaconi e i ministri di cui all’art.19;

o) tiene il registro dell’inventario dei beni mobili in uso e di proprietà della chiesa;

p) riceve ed esamina le proposte di modifica del Regolamento e le presenta all’assemblea;

q) ha il dovere di riferire all’assemblea l’ordine del giorno di ogni consiglio e gli atti di ogni riunione, con l’esclusione delle voci che necessitano discrezione.

Il consiglio viene eletto ogni due anni. Ogni consigliere – ad eccezione del Pastore – può far parte del consiglio per un massimo di 10 (dieci) anni consecutivi.

Art.29 Il consiglio, ogni due anni, nomina il proprio presidente. Questi convoca il consiglio almeno una volta ogni due mesi e comunque ogni volta che ne ravvisi l’opportunità o quando ne facciano richiesta almeno un quarto dei suoi componenti.

Il consiglio è regolarmente costituito quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei votanti. A parità di voto decide quello del presidente.

Il consiglio nomina un segretario che redige gli atti delle riunioni.

Non sono ammesse astensioni dal voto, tranne che su argomenti di interesse personale.

Al consiglio possono partecipare con voce consultiva i membri di chiesa, con l’esclusione all’ascolto di voci che necessitano discrezione.

Paragrafo C – Il Tesoriere

Art.30 L’assemblea elegge ogni due anni per un massimo di cinque volte consecutive un tesoriere che ha il compito di:

a) ricevere le offerte e le contribuzioni;

b) custodire le risorse finanziarie e tenere la contabilità della chiesa;

c) eseguire i pagamenti nei limiti delle spese autorizzate dall’assemblea o dal consiglio di chiesa;

d) informare l’assemblea o il consiglio, ogni volta che ne è richiesto, della situazione finanziaria e di cassa;

e) predisporre il bilancio preventivo;

f) redigere il bilancio consuntivo e svolgere davanti all’assemblea, per conto del consiglio, la relazione finanziaria.

Il tesoriere è sottoposto al controllo dell’assemblea, alla quale rende conto del suo operato.

Paragrafo – D – I revisori

Art.31 L’assemblea elegge ogni due anni quattro revisori, di cui uno supplente, con il compito di:

a) controllare la contabilità della chiesa verificando la corrispondenza dei bilanci alle risultanze delle scritture contabili e agli atti del consiglio di chiesa;

b) redigere due controrelazioni, una sulla situazione morale e spirituale della chiesa e l’altra sulla situazione finanziaria.

Ciascun revisore è rieleggibile per un massimo di cinque volte consecutive.

Titolo – V – I mezzi finanziari

  Art.32 La chiesa ricava le proprie risorse finanziarie dalle collette, dalle contribuzioni volontarie e dalle offerte dei membri di chiesa e dei        simpatizzanti.

La chiesa è impegnata a raggiungere e mantenere la propria indipendenza finanziaria, in modo non solo da essere autosufficiente, ma da potere anche sovvenire, a mezzo dell’U.C.E.B.I., alle necessità delle chiese consorelle.

Nel caso che le risorse finanziarie siano insufficienti a far fronte alle necessità economiche della chiesa, questa richiederà all’U.C.E.B.I. aiuti finanziari, del cui uso renderà conto all’U.C.E.B.I. stessa con relazione annuale.

Art.33 Il consiglio di chiesa può deliberare spese in deroga al bilancio di previsione, ove non dovessero risultare sufficienti gli appositi fondi di riserva in esso iscritti, solo in caso di necessità ed urgenza, indicando tuttavia, nell’apposita deliberazione, i mezzi per farvi fronte.

La decisione dovrà comunque essere ratificata dall’assemblea di chiesa nella sua prima riunione.

Titolo VI – Modifiche

Art.34 Le proposte di modifica al presente regolamento sono presentate all’assemblea, istruite dal consiglio anche quando avanzate da almeno un quarto dei membri comunicanti. Esse sono accettate se ottengono il voto favorevole della maggioranza degli aventi diritto al voto. In casi eccezionali, qualora lo ritenga necessario per il miglior andamento della chiesa, l’assemblea – e solo essa – può prendere delle “disposizioni transitorie”, non contenute nel regolamento, ma non in contrasto con esso. Queste disposizioni verranno scritte nei verbali dell’assemblea e rimarranno in vigore finché sussisteranno le cause che le hanno determinate, a meno che l’assemblea ritenga opportuno abrogarle prima.